Tempo di lettura min.
Quali sono i cittadini italiani che non devono pagare il canone RAI (anche se sono proprietari di una abitazione in Italia) e cosa devono fare per essere esonerati?
I cittadini che hanno compiuto 75 anni, con reddito annuo familiare non superiore a 8.000 euro devono richiedere l’esenzione presentando la dichiarazione sostitutiva presso gli uffici dell’Agenzia oppure spedirla con raccomandata, senza busta, al seguente indirizzo:
Agenzia delle Entrate – Ufficio Torino 1 Sat – Sportello abbonamenti tv – Casella Postale 22, 10121 -Torino.
La dichiarazione può anche essere trasmessa, firmate digitalmente, tramite posta elettronica certificata all’indirizzo cp22.sat@postacertificata.rai.it, oppure essere consegnate dall’interessato presso un qualsiasi ufficio territoriale dell’Agenzia delle entrate.
La richiesta deve essere accompagnata da un documento di identità valido e deve essere presentata entro:
Per continuare ad avvalersi dell’agevolazione negli anni successivi - se le condizioni di esenzione reddituali permangono - non è necessario presentare ulteriori dichiarazioni.
Se, invece, si perdono i requisiti è necessario versare il canone.
I cittadini privi di apparecchio televisivo, invece, possono presentare la dichiarazione sostitutiva di non detenzione per evitare l’addebito in bolletta. Inoltre anche coloro che in precedenza hanno presentato una denuncia di cessazione dell’abbonamento televisivo per suggellamento, possono certificare, sempre per evitare l’addebito del canone in bolletta, che non detengono, in nessuna delle abitazioni possedute in Italia dove è attivata l’utenza elettrica ad essi intestata, un ulteriore apparecchio televisivo oltre a quello per cui è stato chiesto il suggellamento.
Per ottenere l’esonero è necessario compilare la dichiarazione sostitutiva relativa al canone di abbonamento alla televisione per uso privato che si può scaricare negli allegati in fondo a questo articolo.
Giova ricordare che a decorrere dalle dichiarazioni relative all’anno 2017, la dichiarazione sostitutiva di non detenzione per avere effetto a partire dal 1° gennaio di un dato anno di riferimento deve essere presentata a partire dal 1° luglio dell’anno precedente ed entro il 31 gennaio dell’anno di riferimento stesso.