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È possibile detrarre dall’IRPEF lorda un importo pari al 19% delle spese sanitarie per la parte che eccede 129,11 euro. Non tutte le prestazioni rese da un medico o sotto la sua supervisione sono ammesse alla detrazione, ma solo quelle di natura propriamente sanitaria.
Perché la spesa possa considerarsi detraibile, la natura sanitaria della prestazione deve risultare dalla descrizione indicata nella fattura. Se questa non risulta, occorre chiedere l’integrazione della fattura al medico che l’ha emessa.
Sono detraibili detraibili le spese sanitarie sostenute:
Se le spese sono state sostenute nell’ambito del Servizio sanitario nazionale la detrazione spetta per l’importo del ticket pagato.
Sono previste specifiche disposizioni per le spese sanitarie relative a patologie esenti dalla partecipazione alla spesa sanitaria pubblica, nonché per le spese sanitarie per familiari non a carico affetti da patologie esenti.
Le spese vanno indicate nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui sono state sostenute (modello 730 o Redditi PF) con adeguata documentazione.
Le spese mediche sostenute all’estero seguono lo stesso regime di quelle sostenute in Italia.
Tra le principali spese sanitarie detraibili si richiamano:
Sono detraibili, senza necessità di prescrizione medica, le prestazioni rese da:
Alle medesime condizioni la detrazione spetta anche per le spese di assistenza specifica, ossia le prestazioni rese da personale paramedico abilitato (infermieri professionali), o da personale autorizzato ad effettuare prestazioni sanitarie specialistiche (ad esempio, prelievi ai fini di analisi, applicazioni con apparecchiature elettromedicali, esercizio di attività riabilitativa).
Esistono alcune prestazioni detraibili solo a specifiche condizioni quali, ad esempio, le prestazioni di dermopigmentazione di ciglia e sopracciglia, prestazioni di luce pulsata, conservazione delle cellule del cordone ombelicale ad uso dedicato per il neonato.
Non sono detraibili le spese per prestazioni meramente estetiche o, comunque, di carattere non sanitario, le spese per l’acquisto di parafarmaci, nonché alcune specifiche prestazioni (quali, le altre, la circoncisione rituale, le prestazioni rese da osteopati e pedagogisti, trattamenti di haloterapia). Sono altresì escluse dall’applicazione dell’agevolazione in commento le spese relative al trasferimento e al soggiorno all’esterno, anche se dovuto a motivi di salute.
Ai fini dell'applicazione dell’agevolazione, per spese chirurgiche devono intendersi quelle direttamente imputabili a interventi chirurgici veri e propri, compresi quelli di piccola chirurgia (day hospital).
Tali spese possono essere detratte se sostenute:
Anche le spese direttamente inerenti all’intervento chirurgico (ad esempio spese per l’anestesia, per l’acquisto del plasma sanguigno o del sangue necessario all’operazione, etc) possono essere detratte.
A determinate condizioni, possono essere detratte anche le spese relative al trapianto di organi, comprese quelle necessarie a trasferire l’organo sul luogo dell’intervento.
Le spese sostenute per il trasporto in ambulanza non sono detraibili, mentre è possibile detrarre le spese per le prestazioni di assistenza medica effettuate durante il trasporto.
Spetta la detrazione del 19% per le spese riguardanti i mezzi necessari all’accompagnamento, alla deambulazione, alla locomozione e al sollevamento e per sussidi tecnici e informatici rivolti a facilitare l’autosufficienza e le possibilità di integrazione delle persone con disabilità. La detrazione:
Per poter accedere alla detrazione il pagamento deve essere effettuato con strumenti tracciabili, ad eccezione dell’acquisto di medicinali e dispositivi medici e delle prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o private accreditate al SS.
Le spese sanitarie relative all’acquisto di medicinali sono detraibili (o deducibili) se la spesa risulta certificata da fattura o da scontrino fiscale, c.d. scontrino parlante.