Tasse e tariffe
Sanità

La detrazione delle spese sanitarie

Tempo di lettura min.

Quali detrazioni ci sono, come fare domanda.


Indicazioni generali

È possibile detrarre dall’IRPEF lorda un importo pari al 19% delle spese sanitarie per la parte che eccede 129,11 euro. Non tutte le prestazioni rese da un medico o sotto la sua supervisione sono ammesse alla detrazione, ma solo quelle di natura propriamente sanitaria.

Perché la spesa possa considerarsi detraibile, la natura sanitaria della prestazione deve risultare dalla descrizione indicata nella fattura. Se questa non risulta, occorre chiedere l’integrazione della fattura al medico che l’ha emessa.

Sono detraibili detraibili le spese sanitarie sostenute:

  1. nell’interesse di familiari fiscalmente a carico;
  2. nell’interesse di familiari non fiscalmente a carico ma affetti da patologie che danno diritto all’esenzione dal ticket sanitario.

Se le spese sono state sostenute nell’ambito del Servizio sanitario nazionale la detrazione spetta per l’importo del ticket pagato.
Sono previste specifiche disposizioni per le spese sanitarie relative a patologie esenti dalla partecipazione alla spesa sanitaria pubblica, nonché per le spese sanitarie per familiari non a carico affetti da patologie esenti.
Le spese vanno indicate nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui sono state sostenute (modello 730 o Redditi PF) con adeguata documentazione.
Le spese mediche sostenute all’estero seguono lo stesso regime di quelle sostenute in Italia.

Le principali spese sanitarie detraibili

Tra le principali spese sanitarie detraibili si richiamano:

  1. le prestazioni rese da un medico generico;
  2. l’acquisto di medicinali da banco e/o con ricetta medica;
  3. le prestazioni mediche omeopatiche e medicinali omeopatici;
  4. le prestazioni specialistiche (ad esempio esami di laboratorio; controlli ordinari sulla salute della persona, ricerche e applicazioni; elettrocardiogrammi; ecocardiografia; elettroencefalogrammi; TAC; risonanza magnetica nucleare; ecografie; indagini laser; ginnastica correttiva; ginnastica di riabilitazione degli arti e del corpo; seduta di neuropsichiatria; dialisi; cobaltoterapia; iodioterapia; anestesia epidurale; inseminazione artificiale; amniocentesi, villocentesi e altre analisi di diagnosi prenatale);
  5. analisi, indagini radioscopiche, ricerche e applicazioni, terapie;
  6. le prestazioni chirurgiche;
  7. i ricoveri per degenze o collegati ad interventi chirurgici (in caso di ricovero di un anziano o di un disabile in un istituto di assistenza e ricovero esistono ulteriori specifiche indicazioni);
  8. il trapianto di organi;
  9. le cure termali (escluse le spese di viaggio e soggiorno);
  10. acquisto o affitto di dispositivi medici/attrezzature sanitarie, comprese le protesi sanitarie;
  11. assistenza infermieristica e riabilitativa;
  12. spese di assistenza specifica, quali:
    prestazioni rese da personale in possesso della qualifica professionale di addetto all’assistenza di base o di operatore tecnico assistenziale esclusivamente dedicato all’assistenza diretta della persona;
    prestazioni rese da personale di coordinamento delle attività assistenziali di nucleo;
    prestazioni rese da personale con la qualifica di educatore professionale;
    prestazioni rese da personale qualificato addetto ad attività di animazione e/o di terapia occupazionale.

Sono detraibili, senza necessità di prescrizione medica, le prestazioni rese da:

  1. psicologi e psicoterapeuti per finalità terapeutiche;
  2. biologi, compresi i biologi nutrizionisti;
  3. figure professionali elencate nel decreto del Ministero della sanità 29 marzo 2001 (per esempio, fisioterapista e dietista)
  4. ambulatori specialistici per la disassuefazione dal fumo di tabacco.

Alle medesime condizioni la detrazione spetta anche per le spese di assistenza specifica, ossia le prestazioni rese da personale paramedico abilitato (infermieri professionali), o da personale autorizzato ad effettuare prestazioni sanitarie specialistiche (ad esempio, prelievi ai fini di analisi, applicazioni con apparecchiature elettromedicali, esercizio di attività riabilitativa).
Esistono alcune prestazioni detraibili solo a specifiche condizioni quali, ad esempio, le prestazioni di dermopigmentazione di ciglia e sopracciglia, prestazioni di luce pulsata, conservazione delle cellule del cordone ombelicale ad uso dedicato per il neonato.
Non sono detraibili le spese per prestazioni meramente estetiche o, comunque, di carattere non sanitario, le spese per l’acquisto di parafarmaci, nonché alcune specifiche prestazioni (quali, le altre, la circoncisione rituale, le prestazioni rese da osteopati e pedagogisti, trattamenti di haloterapia). Sono altresì escluse dall’applicazione dell’agevolazione in commento le spese relative al trasferimento e al soggiorno all’esterno, anche se dovuto a motivi di salute.

Quali sono i criteri per la detrazione delle prestazioni chirurgiche?

Ai fini dell'applicazione dell’agevolazione, per spese chirurgiche devono intendersi quelle direttamente imputabili a interventi chirurgici veri e propri, compresi quelli di piccola chirurgia (day hospital).

Tali spese possono essere detratte se sostenute:

  1. per interventi ritenuti necessari per un recupero della normalità sanitaria e funzionale della persona;
  2. per interventi tesi a riparare inestetismi, sia congeniti sia dovuti ad eventi pregressi (es: malattie tumorali, incidenti stradali, incendi, ecc.), comunque suscettibili di creare disagi psico-fisici alle persone”.

Anche le spese direttamente inerenti all’intervento chirurgico (ad esempio spese per l’anestesia, per l’acquisto del plasma sanguigno o del sangue necessario all’operazione, etc) possono essere detratte.
A determinate condizioni, possono essere detratte anche le spese relative al trapianto di organi, comprese quelle necessarie a trasferire l’organo sul luogo dell’intervento.
Le spese sostenute per il trasporto in ambulanza non sono detraibili, mentre è possibile detrarre le spese per le prestazioni di assistenza medica effettuate durante il trasporto.

In che misura sono detraibili le spese sostenute per persone con disabilità?

Spetta la detrazione del 19% per le spese riguardanti i mezzi necessari all’accompagnamento, alla deambulazione, alla locomozione e al sollevamento e per sussidi tecnici e informatici rivolti a facilitare l’autosufficienza e le possibilità di integrazione delle persone con disabilità. La detrazione:

  1. spetta sull’intero importo della spesa sostenuta, quindi senza applicare la franchigia di 129,11 euro;
  2. può essere fruita anche dal familiare del disabile che ha sostenuto la spesa, a condizione che il disabile sia fiscalmente a suo carico;
  3. compete per l’intero importo, a prescindere dall’ammontare del reddito complessivo.

Quali sono le modalità di pagamento ammesse ai fini della detrazione?

Per poter accedere alla detrazione il pagamento deve essere effettuato con strumenti tracciabili, ad eccezione dell’acquisto di medicinali e dispositivi medici e delle prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o private accreditate al SS.
Le spese sanitarie relative all’acquisto di medicinali sono detraibili (o deducibili) se la spesa risulta certificata da fattura o da scontrino fiscale, c.d. scontrino parlante.

Questo articolo è realizzato da:

Sindacato Pensionati Italiani CGIL

Condividi questo articolo sui social

Facebook X

Restiamo in contatto

Iscrivendoti alla newsletter riceverai le nostre ultime notizie direttamente nella tua casella di posta elettronica

Consenso e trattamento dati