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La pensione di invalidità (o pensione di inabilità) è un trattamento assistenziale erogato dall’INPS per 13 mensilità.
Al compimento dell’età prevista per il conseguimento della pensione di vecchiaia, la prestazione si trasforma in assegno sociale sostitutivo.
La domanda per il riconoscimento dell’invalidità civile deve essere inoltrata all’INPS esclusivamente per via telematica, completa di documentazione sanitaria. Il certificato medico deve essere compilato e inviato telematicamente dal “medico certificatore” su apposita modulistica predisposta dall’INPS. Per ricevere assistenza nella presentazione della domanda puoi rivolgerti al nostro patronato Inca Cgil.
Per poter accedere alla pensione di invalidità è necessario rispettare un determinato requisito reddituale (aggiornato al 2024).
INVALIDITÀ | LIMITE DI REDDITO INDIVIDUALE ANNUO | IMPORTO MENSILE SPETTANTE | IMPORTO ANNUO SPETTANTE |
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Civile totale, ciechi e sordomuti | 19.461,12 € | 333,33 € | 3.795,74 € |
Civile parziale | 5.725,48 € | 333,33 € | 4.333,29 € |
Cieco civile, totale non ricoverato | 19.461,12 € | 360,48 € | 4.686,24 € |
Al di sotto di una determinata fascia reddituale si ha inoltre diritto alla maggiorazione sulla pensione di invalidità.
Fino al 20 luglio 2020, per ottenere la maggiorazione era necessario aver compiuto il sessantesimo anno d’età. Grazie a una sentenza della Corte Costituzionale, a decorrere dal 20 luglio 2020, agli invalidi civili totali, ai ciechi assoluti e ai sordi titolari di pensione di invalidità è stato riconosciuto il diritto alla maggiorazione a partire dal compimento del 18esimo anno d’età.
LIMITE DI REDDITO INDIVIDUALE ANNUO | LIMITE DI REDDITO CONIUGALE ANNUO | IMPORTO MENSILE SPETTANTE | IMPORTO ANNUO SPETTANTE |
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9.555,65 € | 16.502,98 € | 735,05 € | 9.555,65 € |
NB: i limiti di reddito indicati devono tener conto della pensione di invalidità percepita, che concorre al reddito
Il beneficiario coniugato deve rispettare entrambi i requisiti reddituali (individuali e coniugali). Ovvero, se il reddito individuale non supera il limite prestabilito ma il reddito cumulato con il coniuge supera i 16.502,98 euro non si avrà diritto alla maggiorazione.
Non concorrono al calcolo reddituale: i redditi da casa di abitazione, le pensioni di guerra, l’indennità di accompagnamento, l’importo aggiuntivo, la somma aggiuntiva i trattamenti di famiglia, l’indennizzo per complicanze irreversibili a causa di vaccinazioni, trasfusioni e somministrazioni emoderivanti.