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La pensione di vecchiaia nel regime retributivo

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Si trovano in questo regime coloro che al 31/12/1995 hanno accreditato almeno un contributo. Nel regime retributivo per accedere alla pensione di vecchiaia è necessario raggiungere il requisito di età e di contribuzione.


Si trovano in questo regime coloro che al 31/12/1995 hanno accreditato almeno un contributo. Nel regime retributivo per accedere alla pensione di vecchiaia è necessario raggiungere il requisito di età e di contribuzione.

Requisito di età

Con la riforma Fornero il requisito anagrafico di 65 anni vigente fino al 31/12/2011 viene elevato a 66 dal 1° gennaio 2012, inglobando così l'attesa ulteriore di un anno per la decorrenza della pensione, prevista fino al 2011 e abolita con questa nuova disciplina. Questa modifica è stata applicata immediatamente a tutti coloro che alla data del 31/12/2011 dovevano far valere 65 anni di età.

Dal 2013 il requisito anagrafico è incrementato degli adeguamenti alla speranza di vita, come previsto dalla normativa previgente. Il primo scattato nel 2013 è stato di tre mesi; il secondo è scattato nel 2016 ed è stato di 4 mesi. Il terzo, scattato nel 2019, è di 5 mesi e durerà fino al 2024. I successivi adeguamenti saranno a cadenza biennale.

DONNE E UOMINI

Anno Età
tutti i settori
2018 66 anni e 7 mesi
2019-2024 67 anni

Requisito di contribuzione

Il requisito contributivo è fissato a 20 anni per tutti i lavoratori autonomi e dipendenti sia del settore privato che pubblico, con alcune eccezioni: possono andare in pensione con solo 15 anni di contributi i lavoratori dipendenti e gli autonomi che avevano già maturato 15 anni di contributi al 31/12/1992 e chi entro questa stessa data era già stato autorizzato a versare volontariamente i contributi.
Inoltre possono andare in pensione con solo 15 anni di contributi quei lavoratori dipendenti che hanno il primo contributo accreditato almeno 25 anni prima della decorrenza del pensionamento, ma non solo, questi stessi lavoratori dovranno aver lavorato per almeno 10 anni (anche non consecutivi) per periodi necessariamente inferiori a 52 settimane l’anno.

Questo articolo è realizzato da:

Sindacato Pensionati Italiani CGIL

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