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La legge di bilancio 2018 ha prorogato la cedolare secca al 10% fino al 2019, evitando che l’aliquota della tassazione agevolata sugli affitti a canone concordato passasse al 15%.
Tra le novità, si segnala inoltre che già lo scorso anno, con il DL 50/2017 la cedolare secca è stata estesa anche alle locazioni brevi.
Inoltre, il DL 193/2016 collegato alla Legge di Bilancio 2017 ha previsto che anche in caso di mancata comunicazione della proroga del contratto di locazione a cedolare secca non si decade automaticamente dal regime a tassazione agevolata a patto di avere un comportamento concludente e coerente (come ad esempio effettuare i versamenti).
Applicando la tassazione a cedolare secca con l’aliquota agevolata del 10% o del 21% sul reddito da locazione.
Soprattutto per quanto riguarda la cedolare secca 10% è evidente che per i contratti a canone concordato, ovvero non soggetto a rivalutazioni Istat e fisso per tutta la durata del contratto di affitto, si tratta di un’opzione conveniente.
Con la cedolare secca si può beneficiare di tassazione agevolata con due aliquote, ovvero:
Con la Legge di Bilancio 2020 è resa permanente l’aliquota agevolata del 10% ma solo per i contratti di locazione abitativa a canone concordato. Questa aliquota è applicata solo nei comuni ad alta densità abitativa: Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo Roma, Torino, Venezia. Per le altre tipologie rimane vigente l’aliquota del 21%.
Recentemente l’Agenzia delle Entrate ha specificato che la cedolare secca 10% si applica anche agli affitti transitori disciplinati dalla legge n. 431 del 1998.
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