Casa e consumi
Tasse e tariffe

Contratto a cedolare secca: come funziona

Tempo di lettura min.

Tutto quello che c'è da sapere sui contratti di locazione con cedolare secca.


La legge di bilancio 2018 ha prorogato la cedolare secca al 10% fino al 2019, evitando che l’aliquota della tassazione agevolata sugli affitti a canone concordato passasse al 15%.
Tra le novità, si segnala inoltre che già lo scorso anno, con il DL 50/2017 la cedolare secca è stata estesa anche alle locazioni brevi.

Inoltre, il DL 193/2016 collegato alla Legge di Bilancio 2017 ha previsto che anche in caso di mancata comunicazione della proroga del contratto di locazione a cedolare secca non si decade automaticamente dal regime a tassazione agevolata a patto di avere un comportamento concludente e coerente (come ad esempio effettuare i versamenti).
Applicando la tassazione a cedolare secca con l’aliquota agevolata del 10% o del 21% sul reddito da locazione.

Soprattutto per quanto riguarda la cedolare secca 10% è evidente che per i contratti a canone concordato, ovvero non soggetto a rivalutazioni Istat e fisso per tutta la durata del contratto di affitto, si tratta di un’opzione conveniente.

Aliquota cedolare secca: 10% o 21%

Con la cedolare secca si può beneficiare di tassazione agevolata con due aliquote, ovvero:

  1. cedolare secca 10% per contratti a canone concordato in Comuni con mancanza di soluzioni abitative o densamente popolati, per contratti d’affitto a studenti universitari e nei Comuni in cui vi sono state calamità naturali;
  2. cedolare secca 21% per contratti d’affitto a canone libero.

Con la Legge di Bilancio 2020 è resa permanente l’aliquota agevolata del 10% ma solo per i contratti di locazione abitativa a canone concordato. Questa aliquota è applicata solo nei comuni ad alta densità abitativa: Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo Roma, Torino, Venezia. Per le altre tipologie rimane vigente l’aliquota del 21%.

Recentemente l’Agenzia delle Entrate ha specificato che la cedolare secca 10% si applica anche agli affitti transitori disciplinati dalla legge n. 431 del 1998.

Questo articolo è realizzato da:

Sindacato Pensionati Italiani CGIL

Condividi questo articolo sui social

Facebook X

Leggi anche…

Restiamo in contatto

Iscrivendoti alla newsletter riceverai le nostre ultime notizie direttamente nella tua casella di posta elettronica

Consenso e trattamento dati