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Tutto su IMU, TASI e TARI

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Chi deve pagarle, come e perché.


L’imposta municipale propria (IMU) è l’imposta dovuta per il possesso di fabbricati, escluse le abitazioni principali classificate nelle categorie catastali diverse da A/1, A/8 e A/9, di aree fabbricabili e di terreni agricoli ed è dovuta dal proprietario o dal titolare di altro diritto reale (usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie), dal concessionario nel caso di concessione di aree demaniali e dal locatario in caso di leasing.

L’abitazione principale è definita come l’unità immobiliare in cui il soggetto passivo e i componenti del suo nucleo familiare risiedono anagraficamente e dimorano abitualmente.
Con la Legge di Bilancio 2020 è di fatto abrogata la IUC (imposta unica comunale) introdotta nel 2014 e composta da tre tributi: IMU – TASI – TARI. È cancellata la Tasi mentre l’IMU viene rimodulata, per quanto concerne la tassa sui rifiuti TARI rimane vigente, ma è comunque stata prevista già prima dell'approvazione della Legge di bilancio 2020 una sostanziale modifica nei criteri di calcolo e di applicazione.
Per ciascuna fattispecie, l’aliquota dell’IMU è fissata in una misura “standard” modificabile dal comune, in aumento o in diminuzione, entro i margini di manovrabilità stabiliti dalla normativa statale. I comuni devono approvare e rendere pubbliche le relative delibere entro specifiche tempistiche annuali.

In linea generale, l'aliquota di base della nuova Imu è fissata allo 0,86% e può essere aumentata al massimo di due punti fino a giungere all’ 1,06 %. Le amministrazioni comunali possono decidere come modulare l’Imu prevedendo anche di esentare i contribuenti in base a specifici criteri individuati nel regolamento di applicazione.
Per le abitazioni di lusso, ricadenti nelle summenzionate categorie A1/A8/A9, l’aliquota è fissata allo 0,5% con possibilità di incremento dello 0,1% o diminuzione fino ad azzerarla.

Sono assimilate all’abitazione principale e relative pertinenze:

  1. Unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
  2. unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche se non residenti anagraficamente;
  3. i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali;
  4. l’abitazione familiare assegnata dal genitore affidatario dei figli a seguito di separazione o divorzio;
  5. un solo immobile posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate, alle Forze di polizia, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco e alla carriera prefettizia per il quale non sono richieste le condizioni di dimora abituale e della residenza anagrafica;
  6. inoltre i comuni possono deliberare per le persone ricoverate in modo permanente in residenze sanitarie e istituti (RSA o altre strutture di ricovero) di considerare l’abitazione di proprietà (che sarebbe considerata come seconda abitazione) come abitazione principale purché non risulti locata.

Per avere informazioni di dettaglio circa le aliquote deliberate ogni anno da tutti i Comuni italiani, è possibile recarsi presso la sede CAAF CGIL più vicina.
La tassa sui rifiuti (TARI) è il tributo, dovuto ai comuni, destinato a finanziare i costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti ed è dovuta da chiunque possieda o detenga, a qualsiasi titolo, locali o aree scoperte suscettibili di produrre i rifiuti medesimi.
In linea di massima, il calcolo della TARI è effettuato in base alla superficie catastale o iscrivibile al catasto dei locali e di aree scoperte, detenuti a qualsiasi titolo, anche occupati di fatto o a disposizione.
Sia per l’IMU che per la TARI sono previste specifiche esenzioni e agevolazioni, che variano in base al comune di appartenenza e a specifici elementi pertanto, anche in questo caso, si consiglia di recarsi presso la sede CAAF CGIL più vicina.

Questo articolo è realizzato da:

Sindacato Pensionati Italiani CGIL

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