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È un nuovo strumento di protezione giuridica la cui finalità è quella di tutelare chiunque si trovi in condizioni di particolare difficoltà e con ridotta autonomia.
L’amministratore di sostegno è una figura istituita per le persone che, per effetto di un’infermità o di una menomazione fisica o psichica, si trovano nell’impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi.
Gli anziani e le persone con disabilità, ma anche gli alcolisti, i tossicodipendenti, le persone detenute, i malati terminali possono ottenere, anche in previsione di una propria eventuale futura incapacità, che il Giudice Tutelare nomini una persona che abbia cura della loro persona e del loro patrimonio. Il ricorso al Giudice Tutelare del luogo di residenza può essere proposto:
Condizione necessaria per tutti è la capacità di intendere e di poter esprimere i propri bisogni davanti al Giudice Tutelare.
I Responsabili dei Servizi sanitari e sociali direttamente impegnati nella cura e assistenza della persona, se sono a conoscenza di fatti tali da rendere opportuna l'apertura del procedimento di amministrazione di sostegno, sono tenuti a proporre al Giudice Tutelare il ricorso o a fornirne comunque notizia al Pubblico Ministero. Per la presentazione del ricorso non è necessaria l’assistenza di un avvocato.
L’amministratore di sostegno viene nominato con un decreto del Giudice Tutelare.
La scelta dell'amministratore di sostegno avviene con esclusivo riguardo alla cura ed agli interessi della persona del beneficiario.
Nella scelta della persona da nominare amministratore di sostegno, il Giudice Tutelare preferisce, se possibile:
Non possono ricoprire le funzioni di amministratore di sostegno:
È la figura di riferimento del procedimento di amministrazione di sostegno competente ad esaminare ricorsi, istruire i procedimenti ed emettere un eventuale provvedimento di accoglimento o di rigetto dei ricorsi. È il garante della persona fragile.
Si ricorre al Giudice Tutelare depositando un ricorso che contenga:
Il Giudice Tutelare, di norma, nomina l’amministratore indicato dal beneficiario (coniuge, padre, madre, figlio, fratello, sorella). Qualora non ci siano le condizioni possono essere nominate “persone idonee”, anche estranee al beneficiario (Comuni, società, associazioni, fondazioni, ASL).
Può essere conferito a tempo determinato eventualmente prorogabile prima della scadenza, o a tempo indeterminato (se si tratta di coniuge, convivente, ascendente o discendete del beneficiario).
In caso di gravi impedimenti dell’Amministratore il Giudice Tutelare provvederà ad una nuova nomina.
L’incarico cessa con la morte del beneficiario.
I compiti ai quali deve attenersi l’Amministratore di sostegno sono definiti nel decreto di nomina.
L’incarico è gratuito anche se in alcuni casi, in presenza di patrimoni importanti, il Giudice Tutelare può riconoscergli un’indennità.
La Casa di riposo deve essere facilmente accessibile con i mezzi pubblici e non lontana dal centro abitato, per consentire agli ospiti la vita di relazione con la comunità.
Si tratta di strutture volte ad assicurare trattamenti socio-assistenziali e sanitari di base a persone anziane, anche non autosufficienti.
Cosa sono, chi può accedervi, chi le eroga, quali sono i servizi e come fare per accedervi. Qui spieghiamo tutto bene.
Per sapere se ci sono Case famiglia nel proprio territorio rivolgersi al Comune di residenza.