Sanità

Amministratore di sostegno: chi è e come funziona

Tempo di lettura min.

È un nuovo strumento di protezione giuridica la cui finalità è quella di tutelare chiunque si trovi in condizioni di particolare difficoltà e con ridotta autonomia.


È un nuovo strumento di protezione giuridica la cui finalità è quella di tutelare chiunque si trovi in condizioni di particolare difficoltà e con ridotta autonomia.

Chi beneficia dell’Amministrazione di sostegno

  1. Anziani e disabili o persone che hanno dipendenza da alcool o da sostanze stupefacenti
  2. Detenuti
  3. Pazienti oncologici in fase terminale o con altre patologie la cui situazione non sia così grave da renderli incapaci di occuparsi dei propri interessi.

Condizione necessaria per tutti è la capacità di intendere e di poter esprimere i propri bisogni davanti al Giudice Tutelare.

Chi può attivare la richiesta di nomina dell’Amministratore di sostegno davanti al Giudice Tutelare

  1. La persona che ritiene di essere in difficoltà nella gestione della propria vita
  2. Il coniuge
  3. La persona stabilmente convivente
  4. I parenti di primo grado: padre, figlio
  5. I parenti di secondo grado: fratelli, nonni, nipoti
  6. I parenti di terzo grado: bisnonno, pronipoti, zii
  7. I parenti fino al quarto grado: primi cugini, zii, pronipoti in linea retta e collaterale
  8. Gli affini, ovvero i parenti del coniuge entro il secondo grado
  9. Il tutore
  10. Il curatore
  11. Il pubblico ministero
  12. I responsabili dei servizi sanitari e sociali

Competenze del Giudice Tutelare

È la figura di riferimento del procedimento di amministrazione di sostegno competente ad esaminare ricorsi, istruire i procedimenti ed emettere un eventuale provvedimento di accoglimento o di rigetto dei ricorsi. È il garante della persona fragile.

Procedimento di amministrazione

Si ricorre al Giudice Tutelare depositando un ricorso che contenga:

  1. Le residue capacità del beneficiario in modo dettagliato
  2. Le azioni che può svolgere in autonomia
  3. Le azioni che può compiere con l’assistenza dell’Amministratore
  4. Le azioni che non è in grado di compiere da solo

Scelta dell’Amministratore

Il Giudice Tutelare, di norma, nomina l’amministratore indicato dal beneficiario (coniuge, padre, madre, figlio, fratello, sorella). Qualora non ci siano le condizioni possono essere nominate “persone idonee”, anche estranee al beneficiario (Comuni, società, associazioni, fondazioni, ASL).

Durata dell’incarico

Può essere conferito a tempo determinato eventualmente prorogabile prima della scadenza, o a tempo indeterminato (se si tratta di coniuge, convivente, ascendente o discendete del beneficiario).
In caso di gravi impedimenti dell’Amministratore il Giudice Tutelare provvederà ad una nuova nomina.
L’incarico cessa con la morte del beneficiario.

Doveri e compiti dell’Amministratore

  1. Rispettare le aspirazioni e i bisogni del beneficiario
  2. Informare il beneficiario degli atti che si dovranno compiere
  3. Informare il Giudice Tutelare in caso di dissenso col beneficiario
  4. Presentare al Giudice Tutelare, in base alla scadenza stabilita nel decreto di nomina, una relazione sull’andamento dell’attività svolta

I compiti ai quali deve attenersi l’Amministratore di sostegno sono definiti nel decreto di nomina.

Compenso dell’Amministratore

L’incarico è gratuito anche se in alcuni casi, in presenza di patrimoni importanti, il Giudice Tutelare può riconoscergli un’indennità.

Questo articolo è realizzato da:

Sindacato Pensionati Italiani CGIL

Condividi questo articolo sui social

Facebook X

Leggi anche…

Restiamo in contatto

Iscrivendoti alla newsletter riceverai le nostre ultime notizie direttamente nella tua casella di posta elettronica

Consenso e trattamento dati