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È un nuovo strumento di protezione giuridica la cui finalità è quella di tutelare chiunque si trovi in condizioni di particolare difficoltà e con ridotta autonomia.
Condizione necessaria per tutti è la capacità di intendere e di poter esprimere i propri bisogni davanti al Giudice Tutelare.
È la figura di riferimento del procedimento di amministrazione di sostegno competente ad esaminare ricorsi, istruire i procedimenti ed emettere un eventuale provvedimento di accoglimento o di rigetto dei ricorsi. È il garante della persona fragile.
Si ricorre al Giudice Tutelare depositando un ricorso che contenga:
Il Giudice Tutelare, di norma, nomina l’amministratore indicato dal beneficiario (coniuge, padre, madre, figlio, fratello, sorella). Qualora non ci siano le condizioni possono essere nominate “persone idonee”, anche estranee al beneficiario (Comuni, società, associazioni, fondazioni, ASL).
Può essere conferito a tempo determinato eventualmente prorogabile prima della scadenza, o a tempo indeterminato (se si tratta di coniuge, convivente, ascendente o discendete del beneficiario).
In caso di gravi impedimenti dell’Amministratore il Giudice Tutelare provvederà ad una nuova nomina.
L’incarico cessa con la morte del beneficiario.
I compiti ai quali deve attenersi l’Amministratore di sostegno sono definiti nel decreto di nomina.
L’incarico è gratuito anche se in alcuni casi, in presenza di patrimoni importanti, il Giudice Tutelare può riconoscergli un’indennità.
La Casa di riposo deve essere facilmente accessibile con i mezzi pubblici e non lontana dal centro abitato, per consentire agli ospiti la vita di relazione con la comunità.
Per sapere se ci sono Case famiglia nel proprio territorio rivolgersi al Comune di residenza.
Si tratta di strutture volte ad assicurare trattamenti socio-assistenziali e sanitari di base a persone anziane, anche non autosufficienti.
Cosa sono, chi può accedervi, chi le eroga, quali sono i servizi e come fare per accedervi. Qui spieghiamo tutto bene.